ETICHETTATURA AMBIENTALE – DIRETTIVA UE 2018/851 E UE 2018/852
L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Ogni prodotto di 4Box viene venduto in astucci multipack riportanti le informazioni di etichettatura ambientale per il corretto smaltimento degli imballaggi stessi.
I prodotti possono anche essere venduti singolarmente ed in tal caso il packaging singolo è costituito da un film termoretraibile e da una etichetta. Per motivi di spazio non è possibile aggiungere a tale etichetta le informazioni ambientali di smaltimento, pertanto tali informazioni vengono riportate sul sito web.
La direttiva RoHS (2011/65/EU)
Restrizione d’utilizzo di sostanze pericolose
Cosa dice la direttiva
Dal 1 luglio 2006, data di entrata in vigore della prima versione della normativa, non è possibile immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche appartenenti ad alcune categorie di prodotto e contenenti sostanze come piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente e ritardanti di fiamma bromurati PBB e PBDE.
Il 3 gennaio 2013 è entrata formalmente in vigore la nuova direttiva RoHS la quale, pur senza prevedere la proibizione di ulteriori sostanze chimiche rispetto a quelle già fissate dalla normativa 2002/95/CE ha introdotto nuove importanti disposizioni per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare:
– le apparecchiature formalmente in campo di applicazione della nuova direttiva RoHS (le categorie di prodotto disciplinate sono elencate nell’Allegato I della normativa) dovranno riportare il marchio CE di conformità in accordo ai principi generali stabiliti dall’articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008;
– l’originario campo di applicazione della direttiva 2002/95/CE è stato ampliato e, secondo una tempistica sinteticamente illustrata qui sotto, nuove categorie di prodotti elettrici ed elettronici dovranno rispettare le prescrizioni della normativa RoHS:
– 22/07/2014 per gli strumenti di monitoraggio e controllo;
– 22/07/2016 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro;
– 22/07/2017 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
– 22/07/2019 per tutti i prodotti appartenenti alla nuova categoria 11 (introdotta dalla revisione 2011 e comprendente tutte le AEE non esplicitamente escluse).
Il testo della direttiva (2011/65/EU)
Il decreto italiano di recepimento (D. lgs 27/2014)
La direttiva 2011/65/UE è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.lgs 27/2014
In data 4 giugno 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea la direttiva delegata 2015/863/UE che modifica l’Allegato II della direttiva 2011/65/UE riguardante l’elenco delle sostanze soggette a restrizione. La direttiva inserisce nell’Allegato II ulteriori 4 sostanze appartenenti alla categoria degli ftalati (sostanze chimiche utilizzate nella produzione delle materie plastiche con funzione di plastificante): Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), Benzilbutilftalato (BBP), Dibutilftalato (DBP) e Diisobutilftalato (DIBP).
La direttiva entrerà in vigore a partire dal 24 giugno 2015 e gli stati membri dovranno recepirne le disposizioni entro il 31 dicembre 2016. Le nuove restrizioni saranno invece applicabili a decorrere dal 22 luglio 2019. È tuttavia previsto un periodo transitorio per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo, per i quali le restrizioni si applicheranno solamente a partire dal 22 luglio 2021.
La direttiva europea RAEE (2012/19/UE)
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Cosa dice la direttiva
La direttiva RAEE si pone l’obiettivo di diminuire il volume dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, riducendo contemporaneamente l’immissione nell’ambiente delle sostanze pericolose vietate dalla direttiva RoHS.
La normativa prevede che a fine vita alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche non possano essere conferite in discarica ma debbano essere gestite da un sistema che preveda la loro raccolta separata e uno specifico trattamento di reimpiego, riciclaggio o altre forme di recupero per prodotti finiti, componenti e materiali.
In questa ottica, la direttiva 2012/19/UE, trasposta nell’ordinamento legislativo italiano dal D.lgs 49/2014, incoraggia le aziende a promuovere modifiche in sede di progettazione dei prodotti che rendano le apparecchiature più semplici da smaltire, recuperare e riciclare.
Secondo i dettami della RAEE il produttore deve provvedere al finanziamento della raccolta e del trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita.
Il testo della direttiva (2012/19/UE)
Il decreto italiano di recepimento (D.lgs 49/2014)
Le azioni implementate da 4box
4box S.r.l., in attuazione della direttiva RAEE, ha attivato tutte le procedure per la commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dei marchi di cui gestisce l’immissione sul mercato:
– apposizione del simbolo del bidone barrato negli articoli soggetti alla direttiva RAEE;
– affidamento al Consorzio Remedia delle attività di recupero e smaltimento del materiale a fine vita;
– internalizzazione del costo di smaltimento RAEE nel prezzo di vendita dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica (eco-contributo RAEE non visibile);
– iscrizione al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con il numero IT07624080961.